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Il testo del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili: cosa c'è scritto, cosa propone, cosa prevede. Non solo diritti, ma anche doveri: uguali, per tutti.

30/1/2016

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Si parla molto in queste ore del disegno di legge sulle unioni civili. Parlando con alcuni amici, alcuni dei quali contrari alle unioni civili, mi sono accorto che pur essendo testi pubblici, quasi nessuno di loro aveva letto il testo del disegno di legge che si sta per discutere. Allora ecco l'occasione per pubblicarlo qui sotto

DISEGNO DI LEGGECapo I
REGISTRAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLA CESSAZIONE DELLE UNIONI CIVILI
Art. 1.
(Unione civile)
1. Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate «parti dell'unione civile», possono contrarre tra loro un'unione civile per organizzare la loro vita in comune.
2. La registrazione dell'unione civile è effettuata, su istanza delle parti della stessa unione, e in presenza di due testimoni maggiorenni, dai soggetti di cui all'articolo 3.
Art. 2.
(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione civile)
1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di autonomi diritti.
2. Lo stato di parte dell’unione civile non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione civile.
Art. 3.
(Istituzione del Registro delle unioni civili)
1. Presso l'Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il Registro delle unioni civili. Il sindaco, un suo delegato o l'Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione delle unioni nel Registro e alle relative eventuali annotazioni.
Art. 4.
(Certificazione dello stato di unione civile)
1. L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato dell'unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della loro residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici di eventuali figli minori dell’unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa, nonché i figli di ciascuna delle parti dell’unione civile.
Art. 5.
(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione civile)
1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione civile di cui all'articolo 4:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati;
b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione civile;
c) la minore età di una o di entrambe le parti dell'unione civile, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
d) l'interdizione di una o di entrambe le parti dell'unione civile, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione civile non può avere luogo finché la sentenza sull'istanza non sia passata in giudicato;
e) la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile. Il divieto di cui ai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 87 non opera nel caso in cui le parti dell'unione civile siano dello stesso sesso. Si applicano i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 87 del codice civile, nel caso in cui le parti dell'unione civile siano di sesso diverso;
f) l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 88 del codice civile. Se nei confronti di una o di entrambe le parti dell'unione civile ha avuto luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la certificazione dello stato di unione civile è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione civile.
Art. 6.
(Cessazione dell'unione civile per volontà consensuale o unilaterale)
1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale di stato civile.
2. L'unione civile può altresì cessare nel caso di richiesta di cessazione presentata solo da una delle parti e resa nota all'altra parte. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Nel corso di tale anno la richiesta di cessazione può essere ritirata e la situazione di unione civile è ripristinata automaticamente.
Art. 7.
(Cessazione dell'unione civileper causa di morte)
1. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti.
Art. 8.
(Certificazione della cessata unione civile)
1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi degli articoli 6 e 7 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che riporta anche il periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con apposita annotazione nel Registro delle unioni civili di cui all'articolo 3.
Art. 9.
(Imposte di certificazione)
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro o da ogni altra tassa, limitatamente ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 5.000 euro annui.
Capo II
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI DELL'UNIONE CIVILE
Art. 10.
(Rapporti giuridici tra personeunite civilmente)
1. I rapporti tra le parti dell’unione civile, legate da comunione di vita materiale e spirituale o che intendano stabilire tale comunione, sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo.
Art. 11.
(Equiparazione dello stato di partedell’unione civile)
1. Lo stato di parte dell’unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Art. 12.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile)
1. All'unione civile sono estesi, secondo criteri di parità di trattamento, i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dagli articoli 13 e seguenti, nonché in ogni rapporto con la pubblica amministrazione funzionale al conseguimento di prestazioni, benefici o comunque provvedimenti ampliativi o autorizzatori rilasciati in ragione dello stato di coniugio.
Art. 13.
(Acquisto della residenza da partedel cittadino straniero)
1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che sia parte di una unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.
Art. 14.
(Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento)
1. I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza dell'unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all'articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.
2. Le parti dell'unione civile possono chiedere l'adozione o l'affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.
3. In caso di separazione delle parti dell'unione civile, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall'articolo 155 del codice civile.
Art. 15.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria)
1. Alle parti dell’unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
Art. 16.
(Forma della domanda dell'interdizione e dell'inabilitazione)
1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di procedura civile sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e della parte dell’unione civile».
Art. 17.
(Incapacità o decesso della partedi un'unione civile)
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell’unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione o di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.
Art. 18.
(Regime patrimoniale dell'unione civile)
1. Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto della registrazione il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1, si presume scelto il regime di comunione legale.
Art. 19.
(Partecipazione lavorativa all'impresa del membro dell'unione civile)
1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ciascuna delle parti dell’unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte, può rivolgersi al giudice per richiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».
Art. 20.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile)
1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall’appartenenza a un determinato nucleo familiare vengono estese alle parti dell’unione civile.
Art. 21.
(Diritti di successione fra le partidell'unione civile)
1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
2. Nel libro secondo del codice civile, ogni disposizione relativa al «coniuge» o ai «coniugi» si intende riferita anche alla parte dell’unione civile o alle parti dell’unione civile.
3. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per causa di morte, a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.
Art. 22.
(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti dell’unione civile)
1. In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altra parte, può porre a carico degli eredi cui è stato liquidato il risarcimento del danno un assegno periodico o in un'unica soluzione a favore del richiedente, il cui importo è stabilito in relazione all'entità del risarcimento, alla durata dell'unione civile e ai bisogni del beneficiario.
Art. 23.
(Militari e forze dell'ordine)
1. Gli esoneri, le dispense, le agevolazioni e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione dell'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi anche alle parti dell’unione civile.
Art. 24.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti dell’unione civile.
Art. 25.
(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.
Art. 26.
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)
1. Le parti dell’unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.
2. La parte dell’unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge.
Art. 27.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di successionedel contratto di locazione)
1. All’articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite e convivente al momento del decesso»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nell'eventualità che lo stato di unione civile sia stato certificato dopo l'instaurarsi del rapporto locativo il conduttore deve comunicare al locatore, a mezzo lettera raccomandata, il predetto stato di unione civile, trasmettendogli la relativa certificazione».
Capo III
NORME DI COORDINAMENTO
Art. 28.
(Modifiche al codice penale)
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell’altra parte dell’unione civile».
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l’altra parte dell’unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».
Art. 29.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «che sono tra loro coniugi,» sono inserite le seguenti: «parti dell’unione civile,»;
b) nella rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio, o stato di unione civile».
2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «, della parte dell'unione civile»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
c) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
d) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «stato di unione civile».
3. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte dell'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre.»;
b) alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».

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Il babà è una cosa seria, con una ricetta facile facile!

29/1/2016

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Il babà è una cosa seria, con una ricetta facile facile!

Il babà facile 
500 g di farina manitoba
50 g di zucchero
4 uova
120 g di lievito madre oppure 25 g di lievito di birra
50 g di latte
vaniglia
1 buccia di limone grattugiata
200 g di burro


per la bagna al rum:
1 l di acqua
500 g di zucchero
Vaniglia
20 g di rum
 
Cominciare col babà: setacciare la farina con lo zucchero, sciogliere il lievito nel latte tiepido ed incorporatelo alla farina mescolando con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Sbattete le uova con una forchetta. Aggiungete anche queste alla farina. Sciogliete il burro a fuoco dolce o al microonde e unitelo nella ciotola con gli altri ingredienti. Completate con i semi della vaniglia e la buccia di limone.
Mescolate fino ad ottenere sodo ma non duro, trasferitelo su un piano di lavoro infarinato e lavoratelo con energia per 20 minuti fino ad ottenere una pasta morbida ed elastica.
Modellate la pasta formando una palla e lasciate riposare in un luogo tiepido finche e raddoppiata di volume (circa 2 ore).
Imburrate ed infarinate gli stampi, lavorate di nuovo l’impasto e distribuitelo negli impasti non andando oltre la metà.
Lasciate riposare in un luogo tiepido finche la pasta ha raggiunto l’orlo del recipiente (occorrono circa 2 ore).
Scaldate il forno a 180 C infornate gli stampi e cuocete per circa 30 minuti (la superficie deve presentarsi gonfia e dorata).
Sformate il dolce. Bagnatelo con la bagna e, se volete, decorate con lamponi e panna (oppure crema chantilly bella soda).

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Torta rustica di zucchine e formaggi

25/1/2016

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Torta rustica di zucchine e formaggi

1 rotolo di pasta sfoglia già pronto

250 g di zucchine

100 g di scamorza

100 g di fontina

1 salsiccia

Sale

Pepe

2 uova

Olio extravergine d’oliva

 

Per prima cosa saltare velocemente in padella le zucchine e farle ammorbidire nell’olio caldo, salarle e metterle da parte. Tagliare i formaggi a cubetti. Rompere le uova in una ciotola, sbatterle leggermente, quindi inserire i formaggi a cubetti, la salsiccia tagliata ad anelli di mezzo cm, le zucchine. In fine salare e pepare. A questo punto prendere la teglia rotonda, disporre la pasta sfoglia facendo aderire i bordi, versare all’interno il preparato e cuocere in forno già caldo per circa 30 minuti a 180°.
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Tagliatelle al tartufo bianco

22/1/2016

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Tagliatelle al tartufo bianco

Tagliatelle fresche con tartufo bianco

400 g di tagliatelle all’uovo fresche (preparate con 400 g di farina e 4 uova)

30 g di tartufo

70 grammi di burro leggermente salato

sale

Dopo aver preparato le tagliatelle nel modo classico, cuocerle in abbondante acqua salata, poi scolarle e trasferirle in una ciotola nella quale avrete messo il burro leggermente ammorbidito e alcune listarelle di tartufo. Poi mescolare il tutto e aggiungere altro tartufo! Meraviglia!!
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Le lane col sugo di coda e olive

21/1/2016

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Le lane col sugo di coda e olive

E’ un sugo molto ricco, direi piuttosto nutriente e sostanzioso, che si abbina benissimo con i classici rigatoni, ma ancora di più con la pasta all’uovo fresca. In particolare ho preparato le “lane” antica pasta romana, ma anziché tagliarle con le mani le ho tagliate al coltello come dei normali maltagliati, un po’ più larghi e lunghi. Le lane, antica pasta romana, erano preparate dai pastori strappando la pasta con le mani dalla sfoglia una volta stesa, come se si trattasse di una matassa di lana. Piatto molto conosciuto perché particolarmente utilizzato durante la transumanza: infatti era diffuso anche in Abruzzo.

Per preparare la pasta:
400 g di farina
4 uova
2 rossi
Un pizzico di sale
Per il sugo:
300 g di sugo di coda alla vaccinara
50 g di olive nere cotte al forno denocciolate
Parmigiano Reggiano q.b.
Preparare la massa della pasta, amalgamando gli ingredienti. Lasciar riposare l’impasto per circa 20’, mezz’ora, poi stenderlo preferibilmente con un mattarello per renderla rugosa. L’altezza deve essere di circa 1 mm. Tagliare con coltello tipo tagliatellone oppure strappare a mano come maltagliati. Scaldare e far restringere il sugo di coda, aggiungere le olive denocciolate. Cuocere la pasta nella pentola dell’acqua bollente salata, scolarla e saltarla con il sugo. Servire calde, con spolverata di parmigiano reggiano grattugiato.

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Muffin al triplo cioccolato

21/1/2016

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Muffin al triplo cioccolato

Una ricetta che è una goduria a partire dal nome: facile da preparare e di grande soddisfazione.

250 g di farina

100 g di cioccolato fondente

100 g di cioccolato bianco

100 g di cioccolato al latte

180 g di zucchero

160 g di burro

4 uova

1 bustina di lievito per dolci

50 ml di panna liquida.

Per prima cosa montare le uova intere con lo zucchero, aggiungere la panna e il burro sciolto freddo. Lavorare velocemente il tutto, poi inserire il cioccolato fondente fuso al microonde e raffreddato e quello al latte in scaglie, la panna, la farina un po’ alla volta, e infine il lievito. Prendete il vostro stampini da muffin, se non usate quelli di silicone imburrateli, poi versate il composto all’interno e per ultimo decorate con le scaglie di cioccolato bianco tagliate con un coltello. Infornare per 25/30 minuti a forno già caldo (180°).

Sono buoni accompagnati da una buona dose di panna montata… Non potrete resistere!
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Baccalà in guazzetto con fagioli di Sarconi

13/1/2016

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Baccalà in guazzetto con fagioli di Sarconi

Oggi parliamo di un prodotto del territorio che utilizzeremo con il baccalà. I fagioli di Sarconi. Sarconi, in provincia di Potenza, è considerata la capitale dei fagioli. Qui le piante crescono su terreni alluvionali, permeabili e poco calcarei. Un territorio unico, che regala scorci meravigliosi e prodotti unici (come non ricordare il formaggio canestrato di Moliterno?). Proprio in questi luoghi le acque leggere e fresche del fiume Sciaura irrigano le coltivazioni di questo particolare tipo di fagioli. Quali sono le caratteristiche? Innanzitutto sono buoni, anzi buonissimi. In più, come succede per molti legumi, contengono una grande quantità di fibre, amido e Sali minerali. Oltre a ferro, calcio e vitamina B1 e B2. Ricordiamoci sempre che i medici consigliano di mangiare i legumi almeno tre volte a settimana.
Ora la domanda è: quanto costano? Bene, la sorpresa è che, pur essendo un prodotto di qualità, il prezzo è poco superiore rispetto a fagioli secchi di largo consumo. Altra sorpresa: non sono un prodotto di nicchia, ma spesso si trovano in vendita nella grande distribuzione. Insomma non avete proprio più scuse: provateli e fatemi sapere cosa ne pensate! Oggi per voi ho deciso di preparare il baccalà in guazzetto con i fagioli!

Baccalà in guazzetto con fagioli di Sarconi
1 cipolla bianca
400 g di pomodori pelati
300 g di baccalà già ammollato
200 g di fagioli di Sarconi
1 dl di olio extravergine d’oliva
La sera prima mettete a bagno in acqua i fagioli. Trascorse 12 ore scolarli e cuocerli in acqua per circa 40 minuti. Nel frattempo in un ampio tegame rosolare la cipolla tagliata a listarelle con l’aiuto di una mandolina nell’olio extravergine.  Aggiungere poi il pomodoro (di solito nei miei pelati metto una foglia di basilico) e continuare a cuocere per 20 minuti. A metà cottura aggiungere il baccalà diviso in pezzettoni e lasciarlo cuocere a fuoco basso per altri venti minuti, poi aggiungere i fagioli e terminare la cottura. Non aggiungere sale, perché la normale sapidità del baccalà conferirà al sughetto il giusto sapore. Far restringere il sugo, quindi servire.

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Pasta e fagioli di Enrico

11/1/2016

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Pasta e Fagioli di Enrico

Oggi propongo una ricetta “monstre”, che però è davvero appetitosa. Piatto unico (e ci mancherebbe), che ha come base il sugo della coda alla vaccinara. Ne abbiamo parlato già qui: http://blog.alice.tv/giampa/2014/01/09/la-mia-coda-alla-vaccinara e visto che molto spesso rimane un bel po’ di sugo in pentola ho deciso di provare questa alternativa alla solita (e fin troppo semplice!!) pasta che di solito si prepara con questo condimento.

350 g di pasta fresca tipo maltagliati
250 g di fagioli borlotti già lessati
200 g di sugo di coda alla vaccinara

Olio extravergine di oliva
2 salsicce
Sale
Per la pasta:
Lavorare 300 g di farina con 3 uova; una volta ottenuta la matassa farla riposare qualche minuto e poi stenderla col mattarello. Ricavare poi i classici maltagliati della misura desiderata.

Riscaldare il sugo di coda alla vaccinara aggiungendo poco olio extravergine di oliva, versare all’interno della casseruola le due salsicce tagliate a rondelle non troppo sottili (circa 1 cm). Farle cuocere, poi inserire i fagioli borlotti già lessati e lasciar insaporire. In un’altra pentola con acqua bollente cuocere la pasta e poi scolarla. Versare la pasta cotta al dente all’interno della casseruola con il sugo e mescolare, lasciar riposare qualche minuto.



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Pane al pane: il Brezel fatto in casa

8/1/2016

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Pane al pane: il Brezel fatto in casa

La ricetta dei brezel da fare in casa
Ingredienti
500 g di farina
220 ml di acqua a 28°
30 g di burro
15 g di sale
15 g di malto
25 g lievito di birra
sale grosso per la superficie
soda caustica diluita oppure 3 cucchiai di bicarbonato di sodio
La cosa fondamentale per questa ricetta è la preparazione della soluzione base di acqua e bicarbonato (qui a Monaco nelle farmacie vendono anche l’idrossido di Sodio in pasticche, ma essendo altamente ustionante – si tratta della soda caustica – ne sconsiglio vivamente l’uso, soprattutto a chi è alle prime armi perché deve essere trattata da persone esperte e non si deve avere contatto diretto con le mani). Col bicarbonato il risultato è simile ma con meno rischi. Il sapore del brezel dipende proprio da questa soluzione, che conferisce al pane un sapore e un colore particolare.
Si comincia a preparare la soluzione facendo sciogliere in acqua fredda, in una ciotola di mettallo o di vetro (evitate la plastica) il bicarbonato di sodio.  Mettete da parte la soluzione e nel frattempo prepariamo l’impasto.  Fate sciogliere il lievito in acqua tiepida, poi inserirlo nella ciotola nella quale avrete messo la farina. Aggiungere il malto e amalgamare energicamente. Dopo aver mescolato lasciate riposare una mezz’ora.  Poi inserite all’interno il burro morbido e il sale. Continuate a mescolare per una decina di minuti. Poi lasciar riposare un’altra mezz’ora / 45 minuti. Avrete un composto abbastanza compatto. Dopo questo tempo potete passare alla lavorazione del brezel, intrecciando i filoncini che avrete formato secondo le  forme che desiderate.  A questo punto metteteli in frigo per un’ora.
Dopo questo tempo prendeteli e immergeteli nella soluzione e lasciateli a galla per 10 secondi, senza toccarli o avere alcun tipo di contatto tra le mani e soluzione: prendeteli con una paletta, adagiateli su un canovaccio e lasciate scolare l’acqua in eccesso. Ora piazzateli comodi comodi sulla carta da forno e cospargeteli di sale grosso. Infornate a 200 gradi e lasciate cuocere finchè non diventano belli marroncini (circa 20’).
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Girelle morbide di pane alla mortadella

6/1/2016

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​Girelle morbide di pane alla mortadella

Per l’impasto:
1 kg di farina
120 g di lievito madre (oppure 15 gr di lievito di birra)
Un cucchiaino di sale
1 uovo
Due cucchiai di olio extravergine d’oliva
Acqua a temperatura ambiente (tiepida) 350 g
Per il ripieno:
Mortadella a dadini 300 g
50 g di provola affumicata
Preparare l’impasto: in una ciotola versare la farina, il lievito madre e l’acqua. Amalgamare per bene, poi aggiungere il sale e infine l’olio extravergine. Aggiungere 1 uovo intero. Mescolare per bene fino a ottenere un composto perfettamente omogeneo.  Coprire con un telo e lasciar lievitare fino a che non sarà raddoppiato (in un luogo caldo ci vorranno circa due ore). Stendere la pasta e farcirla con la mortadella e la provola.
Arrotolare la pasta e tagliare a rondelle di circa due centimetri. Lasciar lievitare per un’altra mezz’ora su una teglia sulla quale avrete prima adagiato la carta da forno. Nel frattempo accendere il forno a 180°. Infornare a forno caldo non ventilato per circa 20 minuti. Saranno pronte non appena saranno dorate.
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    Giampaolo Trombetti

    Autore tv da 25 anni, produttore, regista, ex-responsabile del canale tv ALICE in Italia e proprietario dell'emittente tv GIAMPA TV in Germania, Austria, Svizzera. Precedentemente autore per format Rai (Miss Italia, Linea Verde, Unomattina, Lineablu, RaiRadio3, Domenica in, Partita Doppia, Numero Uno, Sanremo, In famiglia, Partita del Cuore etc...), oltre a Mediaset (Buona Domenica, Stelle del Mediterraneo) ed Endemol (socio fondatore della Prova del Cuoco, Affari di Cuore, Al posto tuo, Un pugno e una carezza), ho partecipato al lancio de La/. A livello internazionale ho diretto Alice Deutschland, attualmente collaboraboro con ProSieben Sat1 e Bayerischer Rundfunk. Ho lavorato per France TV, Euronews e il canale tv Arte. Collaboro con il Parc de la Villette e L'Ente del Turismo Francese. Documentarista per Biennale di Venezia e appassionato di arte contemporanea.

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